Come espressamente previsto dall’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014, le imprese energivore sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi e all’installazione di un sistema di monitoraggio energetico.
L’ENEA è chiaro nel definire che per tutti i soggetti obbligati che hanno fatto la diagnosi nel 2015 il sistema di misura energetico dovrà essere operativo a partire dal 01/01/2018. Sarà infatti necessario avere il 2018 come anno di misure prima della prossima diagnosi energetica che dovrà essere eseguita entro il 5 Dicembre 2019.
L’obiettivo è quello di rendere affidabili, passando dalla stima alla misura, gli indicatori di prestazione generale dell’impianto per (i) processo produttivo, (ii) servizi ausiliari e (iii) servizi generali in modo da poter individuare benchmark affidabili per il settore industriale e terziario. Oltre ai dati di consumo dei singoli vettori dovranno essere quindi forniti anche dati “affidabili” sulla produzione nel periodo di riferimento.
• alle imprese mono sito che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo superiore a 100 TEP;
• alle imprese multisito, i cui siti siano classificati come industriali e che abbiano avuto un consumo maggiore di 10.000 TEP.
Nel caso di siti che abbiamo avuto consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP, l’obbligo di miusura e/o monitoraggio si applicherà su una percentuale di essi, come da figura che segue.
Sono esclusi dall’obbligo di misura tutti i siti per i quali i consumi, nell’anno di riferimento, siano risultati inferiori alle 100 TEP.
Nell’effettuare una pianificazione del monitoraggio energetico la prima accortezza sarà quindi quella di mettere in campo degli strumenti in grado di connettersi in rete e di dialogare con protocolli riconosciuti. Il secondo passo sarà quello di aggregare ed analizzare questi dati con una piattaforma di monitoraggio smart.
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