Sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 3 aprile 2017 è stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2017 ‘Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di effi cienza energetica’ che regola il meccanismo dei certificati bianchi/titoli efficienza energetica e fissa gli obiettivi di risparmio energetico per il quadriennio 2017-2020.
Tra le differenze tra nuove e vecchie regole (indicate nella delibera dell’AEEGSI EEN 9/11):
1) Abolizione del metodo analitico, restano i metodi standardizzati e a consuntivo, denominati “progetti a consuntivo – PC “ e progetti standardizzati – PS”;
2) Abolizione del coefficiente di durabilità “tau” che anticipava temporalmente i flussi di cassa rispetto agli effettivi risparmi energetici conseguiti: ora la vita tecnica torna a coincidere con la vita utile dell’intervento, limitata a massimo dieci anni;
3) Sono rivisti gli interventi di efficientemente che possono accedere al meccanismo (in allegato è pubblicata una prima lista);
4) È rivisto il concetto di baseline, con cui valutare i risparmi energetici;
4) L’accesso al meccanismo è previsto tramite stipulazione di un “contratto tipo” con il GSE, (da pubblicarsi entro trenta giorni dal decreto);
5) Si riducono le taglie minime dei progetti: 5 Tep/anno per i PS e 10 Tep/anno per i PC;
6) Sono ridotti a quattro i tipi di CB/TEE (Tipo I, II, III, IV);
7) I costi delle pratiche di accesso al meccanismo (DM 24dic14) sono ora equiparati tutti a quelli previsti per le PPPM e le RVC